Art. 23.

      1. È fatto divieto ai produttori, agli importatori e ai commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
      2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti in metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale.
      3. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda gli oggetti realizzati dal produttore su commissione di una impresa assegnataria di marchio di responsabilità.
      4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e quelli elencati all'articolo 15.

 

Pag. 19